Processo tributario
Processo tributario; Agenzia delle Entrate Riscossione – Costituzione formale in giudizio – Difesa da parte di avvocati del libero foro – Condizioni. Corte di Cassazione Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018;
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore “ope legis” di Equitalia, ove si limiti a subentrare a quest’ultima negli effetti di un rapporto processuale pendente, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente; qualora, invece, si costituisca in un nuovo giudizio ovvero anche in un giudizio pendente, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che vanno congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo.
Corte di Cassazione Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018;
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/28741_11_2018_no-index.pdf