consigli degli ordini circondariali forensi. decreto legge (GU n.9 del 11-1-2019) - incompatibilità - ineleggibilità
DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2019, n. 2 Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. (19G00003) (GU n.9 del 11-1-2019) Vigente al: 11-1-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare le
condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini
circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a
tutela della loro funzionalita', le incertezze applicative in ordine
alla ineleggibilita' di avvocati che hanno gia' svolto due mandati
consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio
2017, n. 113;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo,
della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio
2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del
divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati
espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore,
compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12
luglio 2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
si svolge entro il mese di luglio 2019.
Art. 2
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede