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Istituti di prevenzione e pena - misure alternative alla detenzione

Istituti di prevenzione e pena - misure alternative alla detenzione – detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975 – divieto di concessione per reati ostativi – Corte di Cassazione, Sentenza n. 1029 ud. 30/10/2018 - deposito del 10/01/2019

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, successivamente alla pronunzia delle sentenze della Corte costituzionale n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017, la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen. può essere concessa anche se è intervenuta condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. pen., senza che sia necessario il previo accertamento della collaborazione con la giustizia e, nelle ipotesi contemplate dal comma 1-bis del citato art. 47-quinquies, anche se non siano già stati espiati un terzo della pena inflitta o quindici anni di detenzione, in caso di condanna alla pena dell’ergastolo.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 1029 ud. 30/10/2018 - deposito del 10/01/2019

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/1029_01_2019_no-index.pdf