Infortunio sul lavoro e prestazioni previdenziali.
Infortunio sul lavoro e prestazioni previdenziali. Ricade nella copertura assicurativa qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni. Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza n. 24765 del 19 ottobre 2017, a cura della Dott.ssa Claudia Borghini
Fatto. La Corte d’Appello ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di CAIO volta a conseguire le prestazioni previdenziali dovutegli per l’infortunio occorsogli nel 1996.
Tale decisione veniva, quindi, impugnata per cassazione dal Sig. CAIO.
Decisione. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo il principio (ormai consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte), secondo cui “l’occasione di lavoro di cui all’art. 2, T.U. n. 1124/1965, non implica necessariamente che l’infortunio avvenga durante l’espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a un rischio insito in un’attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, con il solo limite, in quest’ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo”.
Conseguentemente, la Corte ha rilevato che la disposizione di cui all’art. 4, n. 7, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allorché “prestino opera manuale”, dev’essere interpretata nel senso che ricade nella copertura assicurativa qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa, e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, stante da un lato la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione citata un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale – ai sensi dell’art. 38 Cost. – non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo.