legittima difesa - LEGGE 26 aprile 2019
LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (19G00042) (GU n.102 del 3-5-2019) Vigente al: 18-5-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Modifiche all'articolo 52 del codice penale
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».
Art. 2 Modifica all'articolo 55 del codice penale
1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Art. 3 Modifiche all'articolo 165 del codice penale
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».
Art. 4 Modifiche all'articolo 614 del codice penale
1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
Art. 5 Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».
Art. 6 Modifiche all'articolo 628 del codice penale
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
c) al quarto comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».
Art. 7 Modifica all'articolo 2044 del codice civile
1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto e' esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennità la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
Art. 8 Disposizioni in materia di spese di giustizia
1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9 Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede