Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) – “saluto romano” Legge Mancino (Legge n. 205/93 - Cass. Pen. Sez. I Penale, Sentenza n. 21409 del 16/05/2019
Manifestazioni usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che promuovono o incitano alla discriminazione e all’odio razziale – saluto romani – declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) – “Il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) e inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; ne consegue che il relativo gesto integra il reato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge” Cass. Pen. Sez. I Penale, Sentenza n. 21409 del 16/05/2019, udienza del 27/03/2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.
La Corte territoriale di Milano confermava la sentenza del Tribunale con la quale G.L. veniva condannato per il reato di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 122/1993 per aver, durante una seduta del Consiglio comunale, teso il braccio destro nel gesto del “saluto romano”.
Va premesso che la condotta in parola veniva posta in essere nell’ambito di una seduta avente a oggetto il c.d. “Piano Rom”, programmato a seguito delle proteste sorte dalle attività di sgombero dei un campo nomadi nel cui ambito l’imputato aveva organizzato una manifestazione di protesta verso l’asserita inerzia delle autorità comunali.
Invitato a partecipare alla seduta del Consiglio, durante lo svolgimento della medesima, il consigliere A.S. chiedeva se fosse presente l’organizzatore della manifestazione in oggetto avvertendo che, in caso positivo, avrebbe lasciato l’aula in segno di protesta.
L’imputato, a questo punto, si sarebbe alzato porgendo il saluto romano e rispondendo “presenti e ne siam fieri”, compiendo così l’incriminata manifestazione esteriore tipica di un'organizzazione politica vietata dalla legge Mancino.
Avverso la sentenza di condanna ricorreva la difesa dell’imputato deducendo, tra gli altri motivi, da una parte il vizio di motivazione, non dando conto, secondo l’ottica del ricorrente, i giudici a quo, degli argomenti addotti dalla stessa per evidenziare come il gesto dell’imputato risultasse inidoneo a ledere il bene tutelato dalla norma. Sotto diverso profilo ci si doleva del vizio di motivazione della sentenza, sprovvista, a dir della difesa, di un esaustivo iter argomentativo a giustificazione del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art 131-bis cod. pen.
Sotto il primo dei due profili evidenziati, i giudici della I sezione rappresentano come la consolidata giurisprudenza avesse in diverse occasioni rimarcato il principio secondo il quale il "saluto fascista" accompagnato dalla parola "presente" integri la fattispecie dell'art. 2 del decreto-legge n. 122 del 1993, rappresentando una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205 e inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, su cui si fondava il disciolto partito fascista.
Prosegue, il Collegio, rilevando che dalla natura di reato di pericolo presunto della fattispecie in parola, discende l’onere di accertare, attraverso un giudizio ex ante, se la condotta fosse idonea a offendere il bene tutelato, ovverosia se fosse esternamente percepibile quale manifestazione tipica di organizzazioni, gruppi, movimenti che promuovano violenza e discriminazione su base raziale.
Idoneità che, nel caso in oggetto, ricorre senz’altro, atteso in contesto “istituzionale” nel quale si inseriva la condotta del G.L., una seduta pubblica del Consiglio comunale di Milano, peraltro, di particolare interesse mediatico, interessando il cosiddetto "Piano Rom".
Circa il mancato riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto, si è osservato che proprio le circostanze di tempo e di luogo ora richiamate non consentivano ai giudici dei gradi precedenti di applicare l’art. 131-bis, c.p.. Oltre al richiamato contesto istituzionale nel quale veniva in essere la condotta contestata, si evidenziava altresì la pervicacia del comportamento criminoso del G.L., il quale solo pochi giorni prima aveva organizzato una manifestazione “antirom” in piazza San Babila.
Una valutazione complessiva della condotta dell’imputato e del contesto in cui essa si inseriva, conduceva i giudici, alla luce dei parametri di cui all’art. 133, c.p., a non riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
link sentenza:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190516/snpen@s10@a2019@