Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati
personali - misure coercitive - Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati – Collocazione della persona offesa in una struttura protetta – Elemento ostativo all’applicabilità della misura - Esclusione – Ragioni Sentenza n. 23472 ud. 27/03/2019 - deposito del 28/05/2019 - commento a cura dell’Avv. Marta Cigna.
Fatto. Il Tribunale del riesame di Brescia accoglieva l’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal Gip circa l’applicazione della misura cautelare, ed applicava all’indagato del reato di cui all’art. 572 c.p. la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. ex art. 283 ter c.p.p.
L’indagato presentava ricorso in cassazione per mezzo del suo difensore rilevando la violazione di legge in merito all’art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo, in particolare, l’assenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei fatti della stessa specie per cui si procede posto che la p.o. e il figlio minorenne avevano trovato rifugio in una struttura protetta nell’immediatezza dei fatti, collocazione, successivamente anche avallata con provvedimento del Tribunale per i minorenni nel quale si prospettava un percorso di autonomia della madre e del minore con soluzione abitativa diversa dalla casa coniugale.
Diritto. La Suprema Corte ha respinto il ricorso facendo leva sulla ratio sottesa alla misura cautelare specifica di cui all’art. 283 ter c.p.p. Secondo il ragionamento argomentativo della S.C. , la misura in oggetto si rivolge proprio alla persona offesa e mira a garantire la piena libertà di circolazione della stessa; prioritaria è l’esigenza di rendere possibile alla p.o. il completo svolgimento della sua vita sociale in condizioni di sicurezza senza che lo stesso venga limitato a determinati e specifici luoghi, quali quelli relativi al lavoro e agli affetti familiari.
Posta dunque l’esigenza sottesa alla norma di permettere alla p.o. l’esplicazione della propria vita e personalità in condizioni di assoluta sicurezza a prescindere dal luogo in cui si trova, non può essere elemento ostativo all’applicazione della misura il fatto che la stessa abbia trovato rifugio in una struttura protetta.
Inoltre, il fatto che la p.o. e il figlio siano stati costretti a causa della condotta maltrattante dell’indagato a scappare dalla casa familiare e a trovare rifugio altrove non preclude agli stessi il diritto di fare rientro nella loro abitazione, una volta che, applicata la misura, venga contenuto il pericolo di avere contatti con l’indagato.
La S.C. ha ritenuto, pertanto, valide le argomentazioni del Tribunale del riesame che ha valutato il requisito dell’attualità e concretezza del pericolo – a prescindere dal fatto che la donna e il minore fossero in una struttura - sulla base del lungo arco temporale investito dalla condotta maltrattante dell’indagato, anche incline all’abuso di alcool, nonché della gravità della condotta stessa; aspetti dai quali non lasciavano presagire la comprensione da parte dell’indagato circa la gravità di quanto commesso.