Regolamento di giurisdizione - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019
Contratto di trasporto aereo internazionale avente ad oggetto l’acquisto di titolo di viaggio – Contrattazione ed acquisto avvenuti per via telematica - Azione risarcitoria per danni a cose - Individuazione della competenza giurisdizionale – Art. 33 comma 1, della Convenzione di Montreal – Criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto – Domicilio dell’acquirente – Configurabilità.
Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con l. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019
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