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scioglimento della comunione relativa ad un edificio abusivo - Corte di Cassazione, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019

Divisione - giudizio di divisione cd. endoesecutiva o cd. endoconcorsuale relativa ad edificio abusivo - nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 – applicabilità - esclusione

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. endoesecutiva) o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. endoconcorsuale) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47del 1985».

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019

Dal sito web della Corte di cassazione

La sentenza integrale

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25021_10_07_no-index.pdf