illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3
Corte Costituzionale SENTENZA n. 245 del 22 ottobre - 29 novembre 2019 - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile - Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e relativo piano - Divieto di falcidia dei debiti inerenti all'IVA - Irragionevole diversita' di disciplina rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7, comma 1, terzo periodo. - Costituzione, artt. 3 e 97. (T-190245) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 4-12-2019)
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/04/T-190245/s1