Atto di citazione – domanda risarcitoria ex artt. 2043 cod. civ. - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 124 del 08 gennaio 2020
Atto di citazione - nullità – messa in mora – prescrizione – sussistenza - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 124 del 08 gennaio 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO.. La Corte di Appello di Milano, a conferma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria ex artt. 2043 cod. civ. e 164 c.p.c., per intervenuta prescrizione. Avverso tale decisione ricorrevano in Cassazione i soccombenti lamentando che erroneamente i giudici del merito avevano: 1) dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado; 2) ritenuto che detto atto, per quanto dichiarato nullo, era inefficace ai fini dell’interruzione della prescrizione poiché tale efficacia poteva valere solo dalla disposizione dell’atto di citazione disposta, con ordinanza, dal Tribunale. In particolare sosteneva il ricorrente che secondo il disposto dell’art. 2943, co. 4, cod. civ. l’atto di citazione ha valore interruttiva in quanto da considerarsi valido atto di messa in mora, per cui 3) la data della prescrizione quinquennale, quindi, doveva essere calcolata dalla notifica dell’atto in questione da considerarsi quale individuazione del momento di conoscenza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Esaminato in via prioritaria il secondo motivo la Corte accoglieva il ricorso per tale profilo, dichiarando l’inammissibilità degli altri due, unitamente al ricorso incidentale spiegato e rinviava ad altra sezione della Corte di appello.
DECISIONE. La Corte, esaminato l’atto di citazione al momento della sua notifica vi ha ravvisato tutti gli elementi necessari e sufficienti per qualificarlo come atto di messa in mora, in quanto lo stesso conteneva sia la richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sia l’indicazione dei soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del fatto illecito. Quindi l’atto di citazione, ritualmente notificato a tutti le parti in giudizio rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 2943, co. 4, cod. civ.
Sul punto è stato, infatti, affermato che l’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. civ., sez. I, 7 agosto 1989, n. 3616). Principio, questo, di carattere generale applicabile in varie fattispecie come ad esempio in caso di notifica nulla all’interdetto piuttosto che al tutore (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13966) oppure domanda nulla relativa a controversia di lavoro (Cass. sez. L., 23 ottobre 2007, n. 22238).