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Ricorso per cassazione – Improcedibilità – Integrazione del contraddittorio per ordine della Corte - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2660 del 5 febbraio 2020.

Dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione – Mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni per il deposito del ricorso notificato, come ordinato dalla Corte – Irrilevanza del tardivo deposito dell’atto - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2660 del 5 febbraio 2020 

 Fatto. Due coniugi conduttori di un immobile agivano in giudizio per sentire dichiarare la nullità di un atto di compravendita immobiliare concluso successivamente con il proprietario locatore, con riconoscimento del loro diritto di proprietà sul bene locato e conseguente condanna del convenuto alla restituzione delle somme a lui versate a titolo di canone locatizio. 

Il Tribunale, riunito il procedimento con altro giudizio proposto dal locatore per ottenere dai conduttori il rilascio dell’immobile per morosità, respinta la domanda degli attori, dichiarava risolto il contratto, condannando questi ultimi al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni mensili rimasti insoluti. 

Su ricorso degli attori soccombenti, la Corte d’Appello confermava la sentenza impugnata, rilevando anche che gli attori avrebbero dovuto formulare domanda originaria di annullamento del contratto per vizio della volontà e non come domanda tesa alla declaratoria di nullità. Contro tale decisione veniva proposto ricorso uno dei ricorrenti soccombenti e la Suprema Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c.  nei confronti del proprietario-locatore. 

Decisione. La Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, non avendo il ricorrente depositato nella cancelleria della Corte nè nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine perentorio assegnatogli e neppure nei venti giorni successivi all’effettivo perfezionamento della notifica in questione, ribadendo due importanti principi in tema, già evidenziati dalla Suprema Corte a sezioni unite, dichiarando, in particolare, che “ ove il Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c., il deposito dell’atto oltre venti giorni dalla scadenza del termine per provvedere alla disposta integrazione comporta l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso per cassazione, rimanendo irrilevante il tardivo deposito dell’atto stesso” (conf. Cass. sez. un.  n. 3820/2005) e che “l’improcedibilità non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione (come avvenuto nella specie) della controparte intimata, poiché  il principio di cui all’art. 156 c.p.c.,( relativo alla non rilevabilità d’ufficio  della  nullità, ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo), riguarda esclusivamente le ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non   di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (in tal senso cfr. Cass, sez. un. n. 11003/2006).