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Cittadino nigeriano richiedente il riconoscimento della protezione umanitaria dello Stato Italiano – Requisiti necessari – Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 5209 del 26 febbraio 2020

Prova della situazione di violenza esistente nello Stato di origine e/o delle minacce subite da parte del proprietario dell’immobile da lui detenuto in locazione a seguito di un incendio -

 

Protezione umanitaria dell’immigrato - Condizioni. Prova della loro sussistenza - Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 5209 del 26 febbraio 2020, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto. Il racconto del cittadino nigeriano, che ha richiesto la protezione umanitaria, da un lato, per avere ricevuto pesanti minacce dal proprietario da lui condotto in locazione (fatto avvenuto a seguito di un incendio) e, dall’altro, per la situazione di violenza e guerra esistente e permanente nel suo paese d’origine, non ha convinto il Tribunale adito, che ha respinto il ricorso del richiedente, escludendo sia che in Nigeria si potesse ravvisare una situazione di violenza generalizzata (come richiesto dall’art. 14, lett. c del d.lgs. n. 251/2007), sia il suo diritto ad accedere alla protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Avverso detta decisione il ricorrente soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e la Suprema Corte ha accolto il primo motivo (ritenendo così assorbito il secondo relativo alla protezione umanitaria), riguardante la mancata valutazione, mediante fonti autorevoli ed aggiornate sul paese di origine del ricorrente circa la denunciata esistenza di una situazione di violenza diffusa tale da esporre, in caso di rientro, il cittadino straniero ad un pericolo per la sua incolumità fisica o psichica.

Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo dedotto, sulla base dei seguenti principi: “con riferimento alla protezione di cui all’art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007, il giudice è tenuto a verificare, avvalendosi dei poteri di indagine ed informazione di cui all’art. 8, comma III del d.lgs. n. 25/2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese dove dovrebbe disporsi il rimpatrio”, ciò “sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione, dovendo il giudicante anche indicare specificamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto”. Rilevato, quindi, che nella specie il giudice del merito aveva escluso la situazione di conflitto armato, omettendo di indicare specificamente in motivazione le fonti internazionali utilizzate, come ritenuto necessario secondo l’indirizzo condiviso di recente assunto dalla stessa Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. n. 11312/2019), il giudice di legittimità ha cassato il provvedimento impugnato, rimettendo le parti avanti al giudice del rinvio, che dovrà pronunciarsi sulla base dei principi esposti.