Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura - LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15 Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Vigente al: 26-3-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Principi e finalità
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonchè per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge.
Art. 2 Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere adottato anche in mancanza del predetto parere.
3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:
a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con piu' alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonchè di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.
4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
5. Il Piano d'azione contiene altresi' indicazioni per azioni volte a:
a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonchè il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, puo' avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
Art. 3 Patti locali per la lettura
1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonchè soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.
Art. 4 Capitale italiana del libro
1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall'anno 2020.
Art. 5 Promozione della lettura a scuola
1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.
2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonchè di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo':
a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
4. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3 è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Art. 6 Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale
1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.
4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.
Art. 7 Donazioni librarie
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari».
Art. 8 Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purchè i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.
Art. 9 Qualifica di «libreria di qualità»
1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonchè di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'albo delle librerie di qualità.
2. Nell'albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L'iscrizione nell'albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».
3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell'albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l'albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.
Art. 10 Incentivi fiscali per le librerie
1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 11 Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:
a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.
Art. 12 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede