Successione – “De cuius” terzo datore d’ipoteca su immobili di sua proprietà in favore di una società
Opposizione degli eredi a precetto loro intimato da altra società sulla base di decreto ingiuntivo ottenuto da questa nei confronti della prima società – Eccezione di carenza di legittimazione passiva degli stessi – Controversia sull’accettazione dell’eredità - Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 7249 del 13 marzo 2020.
Eredità – Difetto di interesse degli opponenti dichiaratisi non proprietari del bene sul quale veniva minacciata l’esecuzione – Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità nella more del giudizio - Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 7249 del 13 marzo 2020, a cura del dott. Riccardo Redivo, già Presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Gli eredi di un soggetto, terzo datore di ipoteca su immobili di sua proprietà in favore di una s.r.l., proponevano opposizione ad un precetto loro intimato (sulla base di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società garantita) da parte di altra società creditrice della stessa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietari del bene sul quale era minacciata l’esecuzione. L’intimante, da parte sua, eccepiva il difetto di interesse ad agire degli opponenti.
Il Tribunale accoglieva quest’ultima eccezione, rigettando l’opposizione e la Corte d’Appello respingeva il gravame proposto dagli eredi soccombenti, rilevando che, da un alto, non era evincibile la volontà del creditore di procedere su beni degli opponenti diversi da quello oggetto di ipoteca e, dall’altro, sottolineando che nelle more l’eredità veniva dai medesimi accettata con beneficio d’inventario, rendendosi così infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo stata basata l’opposizione proposta solo sul difetto di qualità di eredi degli opponenti.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi soccombenti sulla base di due motivi: assumevano, infatti, che il giudice d’appello, da un lato, aveva erroneamente omesso di considerare che la domanda non poteva considerarsi nuova, poiché proposta solo per evitare un giudicato sfavorevole e pregiudizievole (non tangibile neppure da una successiva rinuncia all’eredità) e, dall’altro, non aveva ritenuto che gli opponenti avevano l’interesse ad escludere un’implicita accettazione tacita dell’eredità.
Decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed esaminando i motivi congiuntamente per connessione.
Si è osservato, anzitutto, che la Corte territoriale non si è basata affatto sulla novità della deduzione afferente l’interesse ad agire per escludere l’accettazione tacita dell’eredità, ma ha rilevato, da un lato, che la statuizione sulla carenza di pregiudizio derivante al terzo datore di ipoteca rispetto ad un precetto che non minacci di aggredire beni diversi da quelli oggetto della garanzia reale debba considerarsi legittima, e, dall’altro, la correttezza della motivazione addotta in ordine alla sopravvenuta accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
In particolare, poi, il Suprema Collegio ha affermato che, “quando un terzo costituisce un’ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, e che, ai fini dell’esercizio di tale diritto, è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo, sia il precetto, specificando il bene sul quale eventualmente procedere all’esecuzione forzata. Sussisteva, pertanto, nella specie la carenza d’interesse degli odierni ricorrenti ad opporsi al precetto da questi ricevuto, poiché il precetto stesso non presupponeva l’obbligazione del terzo di pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, anche su beni diversi da quelli ipotecati”.
La Cassazione, quindi, ha concluso per l’inammissibilità del gravame, in quanto “non era stata idoneamente censurata dai giudici di merito l’assenza di ogni pregiudizio per il terzo datore di ipoteca a fronte di un precetto privo di minaccia di aggressione dei beni del patrimonio del terzo diversi da quello offerto in garanzia reale, non risultando, peraltro, alcun interesse degli opponenti, rispetto all’assunzione della qualità di erede, che necessitasse l’opposizione al precetto ed, infine, essendo incomprensibile l’interesse a coltivare la lite, una volta accettata l’eredità con beneficio d’inventario”.