Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti
CORTE DEI CONTI - DECRETO 1 aprile 2020 Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (20A01984) (GU n.89 del 3-4-2020)
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ed in particolare la Sezione VI in materia di «Giustizia digitale»;
Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 6;
Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni;
Viste le «Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, n. 98;
Ritenuta l'urgenza di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle udienze dinanzi alla Corte, l'organizzazione delle camere di consiglio, l'adozione dei provvedimenti del giudice in forma digitale, nonchè la sospensione dell'inserimento della copia cartacea degli atti nei fascicoli processuali, allo scopo di contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, anche al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo quanto previsto dall'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce, ai sensi dell'art. 6 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei conti con collegamento da remoto, nonchè la redazione e la pubblicazione telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 3 Udienza in videoconferenza
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonchè le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera d) del citato decreto-legge. Resta salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 5, in tema di udienze monocratiche pensionistiche.
2. Prima dell'udienza la segreteria della Sezione giurisdizionale avvisa le parti, ovvero i loro procuratori e difensori, ed il Pubblico ministero nelle cause ove è obbligatoria la sua presenza, dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto indicando le relative modalità. L'avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione all'udienza telematica è comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria.
3. All'udienza il Presidente o il giudice, con assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonchè le presenze e dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso all'udienza telematica.
4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla Segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.
5. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente o il giudice possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale.
6. Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo verbale di cui all'art. 38, comma 3, del codice di giustizia contabile, il documento è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.
7. In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito internet istituzionale o, in mancanza, portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.
Art. 4 Provvedimenti digitali del giudice
1. I provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, è sottoscritto digitalmente da entrambi e inviato alla segreteria per il deposito.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/ A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.
3. La segreteria della Sezione provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale, vi appone i relativi dati forniti automaticamente dal sistema informativo GIUDICO, oltre alle annotazioni di legge, ivi incluse quelle sulle spese di cui all'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile e di cui all'art. 52, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il segretario sottoscrive il provvedimento con la propria firma digitale, provvedendo al suo inserimento nel fascicolo informatico nell'ambito del Sistema informativo GIUDICO.
4. Nell'ipotesi di provvedimenti pronunciati in udienza, questi ultimi sono inseriti nel processo verbale redatto quale documento informatico sottoscritto digitalmente.
5. Qualora il giudice non possa adottare provvedimenti in forma digitale, la segreteria della Sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati su supporto cartaceo, nel rispetto delle procedure e dei formati stabiliti dalle regole tecniche e dalle relative istruzioni operative di cui al decreto del Presidente della Corte n. 98 del 21 ottobre 2015 e li inserisce nel fascicolo informatico del Sistema informativo GIUDICO, dopo avervi apposto la dichiarazione di conformità firmata digitalmente.
6. I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale.
7. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee, ai sensi dell'art. 6 del Codice della giustizia contabile.
Art. 5 Sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo
1. Al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile ed in attuazione dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sospeso fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, l'obbligo del deposito in segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.
Art. 6 Decorrenza
1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso dispone per le udienze e per le camere di consiglio da svolgere nonchè per i provvedimenti ancora da sottoscrivere alla predetta data di entrata in vigore.
Roma, 1° aprile 2020
Il Presidente: Buscema