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Richiesta di acquisto di casa popolare dello ICAP effettuata dalla coniuge dell’assegnatario dell’alloggio, già conduttore dello stesso e in seguito defunto –Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza n. 5253 del 26 febbraio 2020  

 Trasferimento successivo dallo IACP al Comune del luogo, che cha confermato la possibilità della vendita, ma solo dopo la definizione della procedura di subentro dell’immobile dell’istante, con contestuale voltura del contratto di locazione – Successiva ordinanza di sgombero del Comune in assenza del titolo di detenzione dell’istante – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’istante per difetto di giurisdizione – Ricorso avanti al TAR competente che sollevava conflitto negativo di giurisdizione in quanto spettante al giudice ordinario - Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza n. 5253 del 26 febbraio 2020  

Controversia introdotta da chi si oppone ad un provvedimento comunale di rilascio di un immobile detenuto senza titolo e di assegnazione di immobile a terzi – Giurisdizione del giudice ordinario - Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza n. 5253 del 26 febbraio  2020.

Fatto.  La vedova di un conduttore di un alloggio popolare dello IACP, già assegnatario del bene,  chiedeva all’Istituto di procedere alla vendita dell’immobile, in conformità con la richiesta presentata dal coniuge anni prima ed accolta dall’ente locatore.

Trasferito l’appartamento successivamente dallo IACP al Comune del luogo, quest’ultimo confermava che la vendita poteva essere conclusa, ma solo dopo la definizione della procedura di subentro, con contestuale voltura della locazione.

L’attrice chiedeva, quindi, la detta voltura, ma il Comune, preavvisando il rigetto della domanda, emetteva ordinanza di sgombero dell’alloggio, non avendo l’interessata titolo per la sua detenzione.

La vedova, quindi, ricorreva in via cautelare avverso tale provvedimento dinanzi al tribunale ordinario, la quale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e, successivamente proponeva l’azione avanti al TAR regionale, che sollevava conflitto negativo di giurisdizione, affermando che la controversia doveva essere devoluta al giudice ordinario.    

Decisione. Le sezioni unite della Suprema Corte, contrariamente al parere del Procuratore generale espresso nella requisitoria scritta, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto “nella presente controversia non era in discussione il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione - neppure ancora emanato,  avendo l’amministrazione solo comunicato un preavviso in tal senso, ma l’ordinanza di sgombero, rispetto alla quale la voltura del contratto di locazione rimane sullo sfondo” ed ha concluso, quindi, che  “oggetto della causa, pertanto, è soltanto il diritto dell’amministrazione di procedere in via esecutiva allo sgombero dell’immobile, diritto cui l’occupante dell’alloggio intende opporsi,  per cui la controversia ha ad oggetto non un interesse legittimo, ma l’esercizio di un diritto soggettivo, sul quale non può che pronunciarsi la magistratura ordinaria”.