Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.
la sentenza integrale
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/8240_04_2020_no-index.pdf