compagnia assicuratrice - azione di rimborso delle somme pagate ai danneggiati e di quanto speso – Eccezione relativa al limite del massimale – Questione degli interessi e della rivalutazione della somma e delle ulteriori spese - Corte di Cassazione, sez
Risarcimento danni arrecati ad immobile di terzi da parte della società attrice – Rimborso delle somme spese ed erogate richiesto alla compagnia assicuratrice – Limiti del diritto - Corte di Cassazione, sez. III., ordinanza n. 7966 del 20 aprile 2020, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. La società attrice, dopo essere stata condannata a risarcire il danno all’immobile causato a terzi dalla cattiva esecuzione dei lavori effettuati, conveniva in giudizio avanti al tribunale competente la propria compagnia assicuratrice per essere ristorata di quanto versato al danneggiato e delle ulteriori spese sopportate.
L’Assicurazione eccepiva che il massimale copriva solo un danno molto minore di quanto richiesto dalla controparte, rifiutando di corrispondere la maggior somma pagata dall’assicurata nella causa per danni.
Il Tribunale, ritenuto operante il massimale di cui al contratto assicurativo, condannava la compagnia nei limite massimo pattuito tra le parti ed il giudice d’appello, mantenuta ferma la statuizione sul massimale, riconosceva, comunque, in riforma della sentenza impugnata, gli interessi e la rivalutazione non concessi in prime cure.
L’attore assicurato soccombente, quindi, proponeva ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza, rilevando, anzitutto, che la Corte territoriale aveva disposto la ricostruzione del fascicolo di parte, smarrito in primo grado e contenente le istanze del ricorrente ed anche prove documentali, senza poi servirsene, lamentando, da un lato, l’omesso esame di un fatto deciso e controverso (non avendo pronunciato il giudicante sulla domanda di rimborso delle spese ulteriori, documentate con la ricostruzione del fascicolo smarrito, già inserito negli atti di causa) e, dall’altro, l’erronea applicazione della legge n. 231/2002 relativamente agli interessi.
Decisione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso perchè infondato, affermando, in ordine al primo motivo, che “pur non risultando nella sentenza appellata l’esame relativo alle spese ulteriori delle quali era stato richiesto il rimborso, l’omissione non aveva, comunque, comportato un diverso esito della lite, in quanto le spese ulteriori esorbitavano dal limite del massimale concordato (non essendo, peraltro, il fatto omesso oggetto del gravame)”, mentre, per quanto concerne il secondo motivo, pur esso infondato, riguardante l’applicazione della legge n. 231/2002 relativamente agli interessi, correttamente “la Corte territoriale ha considerato che l’art. 1, II comma, lett. c) della detta legge prevede espressamente che siano esclusi i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore, con chiaro riferimento al caso in cui questi paghi direttamente il danneggiato, precisando che gli interessi sono negati al danneggiato che riceva il risarcimento (sia da parte dell’assicuratore, sia da parte del danneggiante) e ciò nel senso che gli interessi debbono essere calcolati non sulla somma spettante al danneggiato, ma a quella a lui dovuta sulla base del contratto di assicurazione, in quanto la norma nega il diritto agli interessi su somme aventi titolo nel fatto illecito, ma non su quelle che hanno titolo nel contratto di assicurazione, concludendo che, poichè il danneggiante che paghi direttamente il danneggiato, non è tenuto a corrispondere gli interessi maggiorati ai sensi della legge n. 231/2002, venendo così meno anche il diritto dell’assicurato al rimborso”.