Le Sezioni Unite hanno affermato che, in relazione alle situazioni precedenti all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
La sentenza integrale
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/23948_08_2020_no-index.pdf