notifica cartella di pagamento
le sentenze di legittimita’, ad iniziare dalla n. 1091\2013, hanno valutato casistiche differenti- il sistema notificatorio della riscossione nazionale e’ stato modificato dall’anno 2016. a cura di: Carmelina De Luca, ex Odcec Roma, revisore dei conti, presidente comitato class action ader.
Su tale complesso ed articolato argomento è stata oscurata una parte del procedimento notificatorio. Si riaccendono tutte le speranze. È ancora tutto da decidere, quindi possibile.
Doverosa è la premessa, ormai nota, sulla giurisprudenza di legittimità che aveva messo sul podio la notifica diretta da parte del Concessionario della Riscossione, Equitalia spa evoluta in Agenzia delle Entrate Riscossione con il D.L. 193\2016, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sentenza n. 1091\2013 tramortiva la giurisprudenza tributaria di merito che sino al quel momento aveva avuto indirizzo pressoché univoco sulla illegittimità della notifica eseguita direttamente dalla Equitalia e sue collegate. Le successive decisioni dei Supremi Giudici tiravano la linea del traguardo a favore della riscossione nazionale. Nessun altro adempimento era dovuto trattandosi di notificazione “semplificata”, tranne la ovvia sottoscrizione dell’avviso di ricevimento e del registro della corrispondenza.
A chiudere il sipario la sentenza n. 175\2018 della Corte Costituzionale nel giudizio in via incidentale promosso dalla CTR Lombardia sulle eccezioni dell’appellante in merito all’art. 26 del Decreto Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 in violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione Italiana. Il contribuente contestava la abilitazione del Concessionario della Riscossione alla notifica diretta della cartella di pagamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in assenza di soggetto abilitato. Oltre poi, la mancata previsione nel disposto normativo della applicazione dell’art. 7 della Legge 890/82 successivamente modificata dalla Legge 31/2008. Norme dedicate alla notifica degli atti giudiziari su cui seguirà singolo commento. La Corte non accoglieva le doglianze del contribuente sancendo la costituzionalità dell’articolo 26 del D.P.R. 602\73 ritenendo che il Concessionario “non ha oneri di relata di notifica, né di assolvimento di particolari formalità nella predisposizione e consegna al servizio postale – che compie direttamente- dell’atto o degli atti (ove plurimi) inseriti dal mittente medesimo nel plico chiuso da inviare al destinatario”. Il Concessionario, direttamente lui, solo e soltanto lui. Una correlazione inscindibile.
Per evidenziare la illegittimità della modalità di notifica della cartella di pagamento, nonostante le indistruttibili decisioni dei Giudici intervenuti con le sentenze indicate, giova segnalare il particolare fondamento della gara ad evidenza pubblica con cui erano stati sub affidati ad aziende terze tutti gli adempimenti attinenti la cartella di pagamento. Dalla sua acquisizione, alla sua stampa ed imbustamento nonché, consegna agli uffici postali di smistamento. Ciò divora il presupposto cardine su cui si poggiavano le citate sentenze e priva della corrispondenza biunivoca del rapporto. Eccezione che a tutt’oggi resta in piedi, ben salda, tenuto conto della presenza di aziende che svolgono i servizi che sarebbero dovuti restare interni. Per tali motivi non si ravvisa alcun profilo di legittimità e nei ricorsi già depositati ho eccepito nuovamente la violazione del comma 1 dell’art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, trattandosi di consegna di atto eseguita indirettamente.
Al riguardo seguirà approfondito commento mentre per compiutezza di informazione è bene puntare l’obiettivo sull’anno 2016, momento in cui cambia in modo sostanziale il metodo di notificazione delle cartelle di pagamento. Difatti, il Concessionario adotta la notifica a mani del destinatario mediante redazione di relata di notifica da parte degli operatori postali. Tutto è in sordina, nell’ombra, nell’apparenza dell’immutato. Al plico chiuso contenente la cartella di pagamento è attaccata una relata di notifica gemella a quella contenuta nell’atto, il cui modello è approvato con decreto ministeriale ai sensi del precedente art. 25, che viene compilata a ricalco nel momento di redazione di quella esterna. Il destinatario non sottoscrive più l’avviso di ricevimento ma la relata di notifica, che suo malgrado non può distinguere e coglierne le differenze trattandosi di immagini e colori similari. Si tratta di relata in carne ed ossa, compilata e sottoscritta dall’operatore postale nominato per l’occasione “messo straordinario”, così come in evidenza nella gara di appalto tra la azienda di riscossione e la società Poste spa. È sempre lui a staccarla dal plico e successivamente consegnata al mittente quale prova della avvenuta notifica. Da questa breve e concisa esposizione dei fatti appare evidente trattarsi di casistica completamente differente da quelle poste ai Giudici di legittimità e costituzionalità. Non più notifica semplificata eseguita direttamente, qualora fosse mai avvenuta, ma consegna a mani proprie del plico chiuso eseguita dal postino abilitato dal Concessionario. Alcune delle eccezioni si possono così sintetizzare:
- violazione del comma 1 dell’art. 26 del medesimo decreto nella parte in cui stabilisce che: …. Omissis…. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso. Dal contenuto letterale della norma ciò è possibile esclusivamente quando inviato nella modalità “semplificata” e non anche con la consegna a mani dell’atto nonché, la illegittima notifica per essere eseguita da aziende terze alla Concessione di riscossione nazionale;
- violazione del comma 1 nella parte in cui il Legislatore ha stabilito “altri soggetti abilitati dal Concessionario”. Oltre gli Ufficiali della Riscossione si ritiene essere riferito esclusivamente alla figura professionale del Messo Ordinario i cui requisiti non si ravvisano nel dipendente delle Poste Spa privo della esperienza, capacità ed affidabilità che forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate. D’altronde, la notifica dell’atto a mani proprie del destinatario è riservata dalle norme agli Ufficiali della Riscossione, ai Messi Ordinari nominati dal Concessionario, ai Messi Comunali ed agli agenti di Polizia Municipale. Quindi, la abilitazione concessa agli operatori postali di Messi Straordinari sembra forzare l’intento del Legislatore.
- violazione del comma 3 che testualmente cita: Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Da ciò, ne consegue la notifica dell’atto in originale e copia su cui viene redatta e sottoscritta la relata di notifica da parte dei soggetti abilitati e non redatta esternamente a ricalco su unico esemplare contenuto in plico sigillato da dipendente delle Poste.
Attendere le decisioni dei Giudici aditi è il primo tassello di orientamento giurisprudenziale ma è chiaro essere iniziata una nuova era, quella della reale notifica su cui le concessionarie che si sono succedute ed i loro legali di fiducia hanno celato, sempre, in ogni giudizio. Enti creditori inclusi.