Opposizione ad esecuzione immobiliare promossa da una Banca per nullità di un mutuo fondiario azionato come titolo verso i mutuatari opponenti per anatocismo ed interessi usurari – Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 24791 del 5 novembre 2020.
Chiamata in causa di una società cooperativa alla quale era stato ceduto il credito azionato - Dichiarazione di inefficacia del pignoramento da parte del Tribunale, con condanna della banca a restituire agli opponenti una somma in ragione del ritenuto anatocismo. Sentenza confermata dalla Corte d’Appello – Ricorso per cassazione degli opponenti e controricorso delle altre due parti in causa - Cassazione, sez. III, ordinanza n. 24791 del 5 novembre 2020 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Alcuni soggetti proponevano opposizione all’esecuzione contro di loro proposta da una Banca, deducendo la nullità del mutuo fondiario, azionato come titolo, per anatocismo e interessi usurari applicati, nonchè chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme corrisposte, oltre al risarcimento danni patiti. L’opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione ed otteneva di chiamare in causa (per esserne, se del caso, manlevata) una società cooperativa, alla quale aveva ceduto il credito azionato.
La società chiamata, costituitasi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione (sotto il profilo dell’anatocismo, ma non degli interessi usurari) e condannava l’opposta a restituire agli opponenti una somma in ragione del ritenuto anatocismo. La Corte d’appello, adita dalla Banca opposta e, in via incidentale, dagli opponenti, rigettava entrambi i gravami, escludendo la legittimazione passiva della Banca chiamata ed affermando, nel merito, che l’anatocismo era stato accertato dalla CTU espletata e che la pratica anatocistica, comunque, non era in grado, neppure in astratto, a determinare i danni affermati.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli originari opponenti e, con relativo controricorso, l’opposta e la chiamata in causa.
I ricorrenti principali lamentavano, in particolare, la violazione dell’art. 644 c.p. da parte della Corte territoriale, che, erroneamente: a) non aveva riconosciuto l’usurarietà sopravvenuta (essendo le norme imperative intervenute subito applicabili), né lo stato di bisogno ammesso dallo stesso creditore procedente e b) non aveva neppure sindacato l’illegittima sommatoria del tasso di mora e di quello convenzionale (dovendosi aver riguardo al costo finale del credito, commissioni escluse) e, infine, c) aveva omesso di considerare che i plurimi mutui reiterati concretavano in realtà un’unica operazione volta a superare, in frode alla legge, le illiceità anatocistiche ed usurarie denunciate.
Decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi del ricorso principale e di quelli incidentali, affermando, sul primo motivo di ricorso, che “nei contratti di mutuo, ove il tasso degli interessi pattuito superi, nel corso del rapporto, la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia del patto contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può qualificarsi, per il solo fatto del superamento sopraggiunto di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. Il tutto con conseguente esclusione della configurabilità di una usuratorietà sopraggiunta, rilevando il momento della stipula”(in senso conforme, da ultimo cfr. Cass. sez. un. n. 24675/2017 e Cass. n. 27442/2018).
Ha aggiunto ancora che ”la nullità ex art. 1815, II comma c.c. della clausola di previsione degli interessi richiede la prova (a carico di chi sostiene la natura usuraria degli interessi) del loro carattere usurario, ai sensi dell’art. 644, III comma c.p., della sproporzione degli interessi convenuti, con uno squilibrio contrattuale per il vantaggio conseguito da una sola delle parti che alteri il sinallagma negoziale e per il cui appezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari”.
Il giudicante ha rilevato altresì che è inammissibile, in quanto del tutto nuova, la questione della sommatoria tra tasso moratorio e convenzionale, genericamente indicata e volta ad inammissibili istanze istruttorie, nonché quella concernente il ripetuto rinnovo dei mutui al fine del lucrare maggiori guadagni, come sono inammissibili i ricorsi incidentali, essendo stata validamente chiamata in causa della cooperativa ceduta (essendo la legittimazione passiva invocabile solo dal creditore ceduto e non dal cessionario). La Suprema Corte ha, pertanto, respinto i ricorsi proposti dalle parti, compensando tra loro le spese del giudizio.