Correzione di errore materiale – Condizioni per l’ammissibilità del procedimento - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2621 del 4 febbraio 2021
Ipotesi di errore emendabile solo con l’impugnazione per revocazione di sentenza – Presupposti per l’esperibilità del procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. – Cass., sez. II, ordinanza n. 2621 del 4 febbraio 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Nella specie la Suprema Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 287 cit. per mancata costituzione degli intimati ma, dopo la pubblicazione dell’ordinanza relativa, la cancelleria aveva dato atto del rinvenimento del controricorso degli intimati, talchè veniva iniziato il procedimento per correzione di errore materiale.
Decisione. La Suprema Corte, adita nuovamente dagli intimanti, premesso che il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile solo per la correzione di errori materiali per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra la motivazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile chiaramente dal testo del provvedimento, mediante un semplice confronto della parte dello stesso che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto della decisione e che, nell’intestazione della sentenza le parti venivano qualificate come non costituite e che nella liquidazione delle spese si dà atto del non luogo a provvedere in difetto di attività difensiva degli intimati, ha affermato che: “la correzione dell’errore, nel caso di specie, comporterebbe necessariamente una conseguente pronuncia sulle spese legali, implicando un’attività decisoria preclusa nel procedimento di correzione di errore materiale ed ha rilevato, altresì, la correttezza formale del provvedimento contestato, impugnabile, di conseguenza, solo con l’impugnazione per revocazione del medesimo”, ed ha precisato che “soltanto allorchè in motivazione si pongono le spese a carico del soccombente e la loro liquidazione è omessa nel dispositivo è possibile fare ricorso alla procedura di cui all’art. 287 cit. non sussistendo una divergenza che possa dar luogo a contrasti”.