Servitù di passaggio e “Azione negatoria servitutis” - Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4517 del 19. 2. 2021.
Vendita di un fondo con autorizzazione contrattuale al transito della venditrice senza diritto di sosta – Azione negatoria servitutis, con richiesta di risarcimento del danno per l’esercizio abusivo del transito – Insussistenza della servitù - Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4517 del 19 febbraio 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. La Telecom Italia, premesso che nel 1966 la Rai aveva acquistato una porzione del fondo di un soggetto privato e che le parti avevano costituto una servitù di passaggio sul fondo della venditrice esponeva che, circa 30 anni dopo la vendita del bene, la Rai aveva consentito alla Telecom di collocare “in loco” apparati ricetrasmittenti, previa espressa autorizzazione della venditrice di autorizzare l’attraversamento della sua proprietà; che quest’ultima aveva concesso per un quinquennio il diritto di passaggio, senza diritto di sosta o di prosecuzione sulla strada, previo pagamento di € 1.000 annuali e che, alla scadenza dei cinque anni, la venditrice aveva rifiutato il rinnovo del contratto, impedendo l’esercizio del transito, adiva il Tribunale competente, chiedendo di riconoscere il diritto di passaggio a titolo gratuito sul fondo della venditrice. Quest’ultima si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, proponendo un’actio negatoria servitutis, al fine della dichiarazione di insussistenza della servitù per l’esercizio abusivo del transito, oltre alla richiesta di risarcimento del danno.
Il Tribunale respingeva la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava l’insussistenza della predetta servitù, mentre la Corte d’Appello, premesso che la domanda principale mirava non a negare l’esistenza della servitù costituita a favore della RAI, ma ad escludere il diritto di Telecom di continuare ad esercitare il passaggio, in riforma della sentenza impugnata, respingeva sia la negatoria servitutis, sia la domanda risarcitoria avanzata dalla Telecom.
La proprietaria venditrice ricorreva per cassazione avverso quest’ultima decisione sulla base di tre motivi.
Decisione. La Suprema Corte, ritenuto irrilevante il primo motivo (per essere stato riconosciuto il diritto di transito non iure servitus, ma quale effetto di una limitazione legale della proprietà) ed infondato il secondo (poiché è stato riconosciuto il diritto di transito alla Telecom sul fondo della venditrice senza obbligo di indennizzo, né di previa imposizione di una servitù, non essendo quindi ammissibile alcun risarcimento, neppure a causa di una violazione degli obblighi oggetto della convenzione, peraltro inter alios acta, poichè stipulata con la Rai) ha disatteso anche il terzo motivo, rigettando così il ricorso, con compensazione delle spese ed affermando al riguardo che “ai sensi del IV comma del d.lgs n. 259/2003 il proprietario deve sopportare il passaggio del personale esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti, distinguendo tra le ipotesi l’imposizione di pesi alla proprietà altrui (che riflette una mera limitazione del diritto di proprietà), dai casi in cui è necessario, in assenza del consenso del proprietario, il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù prediale (art. 92 legge cit.), essendo per queto necessario un provvedimento ablatorio, impositivo della servitù, ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all’art. 23 L. cit, sempre che i cavi in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui insistono o se trattasi di impianti senza appoggio, posti in corrispondenza di un lato dell’edificio ove si trovino finestre ad aperture (cfr. in senso conforme Cass, n. 15683/2006)”.
La Corte ha, quindi, rigettando il ricorso, concluso che l’art. 91, IV comma cit. “consente il passaggio anche per giungere al luogo (diverso dal fondo su cui si eserciti il transito, ove sono collocati gli impianti di telefonia, per cui la norma contempla una limitazione legale sottoposta a presupposti soggettivi ed oggettivi vincolanti (transito consentito solo al personale dell’esercente il servizio e, solo se necessario, per la manutenzione e installazione degli impianti di pubblica utilità, senza richiedere la costituzione di una servitù o il ricorso di cui al procedimento regolato dall’art. 92 del codice delle telecomunicazioni”.