Previdenza -Collaboratori coordinati e continuativi – Corte di Cassazione, Sentenza n. 11430 del 30/04/2021
Obbligo di iscrizione alla gestione separata – Conseguenze - Principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, c.c. - Applicabilità -
In materia di previdenza in favore degli iscritti alla gestione separata, la Sezione Lavoro ha affermato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza iscritti alla suddetta gestione, in quanto essi, al pari dei lavoratori autonomi, sono gli unici titolari dal lato passivo dell’obbligo contributivo, restando irrilevante che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, al pagamento di una quota dei contributi relativi alla prestazione lavorativa resa siano tenuti i committenti, atteso che la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore, diretta a semplificare le modalità di riscossione dei contributi, ma inidonea a mutare la titolarità del relativo rapporto.(dal sito web della Corte di Cassazione)