Segnalazione alla Centrale dei Rischi
Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Segnalazione alla Centrale dei Rischi - Legittimità - Accertamento - Presupposti - Sussistenza del debito segnalato - Insufficienza - Onere della prova - Ripartizione. Personalita' (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno In genere.
In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021 (Rv. 660592 - 01)