Opposizione a decreto ingiuntivo – Esame nel merito – Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12960 del 13 maggio 2021 - commento
Illegittimità del decreto ingiuntivo – accertamento della sussistenza del credito – sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12960 del 13 maggio 2021 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO. Una società, fornitrice di un contratto di somministrazione di energia elettrica in favore di un supercondominio, poi venuto meno per effetto della costituzione di quattro condominii separati, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del primo. Si opponevano i condominii eccependo che il credito non era certo, essendo – tra l’altro – pendente un reclamo per la riconosciuta difettosità del contatore. Circostanza riconosciuta dalla stessa società, che aveva annullato precedenti richieste di pagamento.
Il Tribunale, ritenendo che il credito non fosse certo al momento dell’ingiunzione accoglieva l’opposizione senza istruire il giudizio e revocava il decreto.
Dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 ter c.p.c., la società impugnava in cassazione la decisione di primo grado. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso rinviando al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese.
DECISIONE. Ad avviso del ricorrente il primo giudice, pur avendo ritenuto che l’ingiunzione era illegittima, per via del dubbio sulla certezza del credito ingiunto, avrebbe dovuto comunque decidere sulla domanda dell’attore (rivestendo il creditore tale posizione in sede di opposizione), il quale aveva chiesto sia il rigetto dell’opposizione, sia la condanna dei condomini al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Al contrario il Tribunale aveva ritenuto che la questione della legittimità dell’ingiunzione fosse “pregiudiziale” alla decisione finale, talché aveva accolto tout court l’opposizione senza pronunciarsi sulle domande ed a prescindere dall’ingiunzione.
In buona sostanza (secondo motivo del ricorso) il Tribunale avrebbe dovuto istruire la causa e non considerare il procedimento come assorbito dalla questione pregiudiziale della illegittimità.
La Corte Suprema, accogliendo entrambi i motivi, ha rilevato che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario procedimento di cognizione, nel quale il giudice adito deve accertare il rapporto sostanziale, nonostante l’accertata illegittimità dell’ingiunzione, estendendo la verifica alla fondatezza della pretesa del creditore che si configura come domanda subordinata ed ulteriore sulla quale, in ogni caso, deve cadere la decisione del giudice.