Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - Compenso degli amministratori - Deducibilità - Preventiva delibera assembleare - Necessità - Limiti - Effettivo svolgimento attività gestoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In tema di redditi d'impresa, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la preventiva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attività gestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021 (Rv. 661219 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2364_1, Cod_Civ_art_2389