Procedimento civile - Sospensione per pregiudizialità – Corte di Cassazione, Sentenza n. 21763 del 29/07/2021
Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.
Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
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