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Assicurazione - Art. 122 codice assicurazioni. – Corte di Cassazione, Sentenza n. 21983 del 30/07/2021

Circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico - Nozione - Ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21983_08_2021_no-index.pdf