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Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17957 del 23/06/2021

 Presunzione di esistenza - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio - Sussistenza.

La società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve presumersi esistente, sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio.