Contributi richiesti dall’Inps per iscrizione alla gestione commercianti - Cassazione, sez. I, ordinanza n. 22168 del 3 agosto 2021
Società immobiliare costituita solo per godimento di immobili mediante locazione a terzi - Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 22168 del 3 agosto 2021.
Annullamento dell’avviso d’addebito per esclusione della natura commerciale dell’attività - Cassazione, sez. I, ordinanza n. 22168 del 3 agosto 2021 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto.
Il Tribunale adito da una società immobiliare, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, accoglieva la domanda proposta dalla predetta società, annullando l’avviso di addebito con il quale L’INPS aveva chiesto alla stessa il pagamento dei contributi per iscrizione alla gestione commercianti, condannando l’Istituto a restituire le relative somme pagate dalla contribuente. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione l’INPS, assumendo che, a differenza da quanto ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale, l’attività svolta dalla società era di natura commerciale, insistendo per la riforma della decisione impugnata.
Decisione. La Suprema Corte, sulla base di precedenti decisioni di legittimità conformi, ha respinto il ricorso, evidenziando, sia pure in ipotesi fattuale differente, che “una società immobiliare che svolga un’attività destinata alla locazione di suoi immobili ed a percepirne i canoni, non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, sempreché detta attività non si inserisca in una più ampia prestazione di servizi, quale l’attività di intermediazione immobiliare” (in tal senso cfr. anche Cass. nn. 3145/2013 e 17643/2017)”.