sospensione della lottizzazione e immediata rimozione delle opere ivi realizzate,
Impugnazione di ordinanza comunale a seguito della realizzazione di una lottizzazione abusiva, per cui, nei confronti di alcuni lottisti, era stato disposta la sospensione della lottizzazione e l’immediata rimozione delle opere ivi realizzate, con ingiunzione del divieto di disporre dei suoli e delle opere a pena di acquisizione gratuita del terreno al patrimonio comunale ed immissione nel possesso - Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza n. 12155 del 7 maggio 2021
Azione avanti al TAR di un lottista per eccesso di potere e difetto di motivazione – Richiesta l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985 per l’annullamento del provvedimento – Rigetto della domanda con sentenza confermata dal Consiglio di Stato - Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza n. 12155 del 7 maggio 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Un soggetto contro il quale era stata emessa l’ordinanza di cui sopra dal Comune, chiedeva al TAR competente l’annullamento del provvedimento, basato sull’erronea affermazione di una realizzazione di una lottizzazione abusiva.
L’interessato lamentava, in particolare, l’eccesso di potere per difetto di motivazione sui presupposti dell’applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, rilevando che l’area “de qua” era stata concessa il locazione senza esecuzione di opere edilizie (mentre il provvedimento si basava su di una inesistente trasformazione del terreno mediante frazionamento e vendita o atti equivalenti dell’area.
Il Tar, con sentenza confermata in appello dal Consiglio di Stato, rigettava il ricorso e il ricorrente, quale soccombente, ha ricorso per cassazione, lamentando ancora l’eccesso di potere da parte del giudice “a quo”, il quale aveva integrato illegittimamente la motivazione dell’atto amministrativo impugnato.
Decisione. La Suprema Corte, premesso che contro le sentenze del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione può proporsi solo per motivi di giurisdizione (artt. 111, VIII comma Cost.; 362 c.p.c. e 110 C. p. amm.) ha ritenuto inammissibile il ricorso, affermando che:“il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione ovvero se la neghi, sostenendo che la materia non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale oppure quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione o la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici – cfr. conf. Cass. sez. un. n. 7031/2021 –sconfinando così nella sfera del merito” e precisando che “correttamente il giudice “a quo”, si è limitato ad esplicitare le ragioni indicate nel provvedimento impugnato, motivando che la lottizzazione dell’area si era concretizzata mediante il frazionamento e la vendita o atti equivalenti (nella specie tratta vasi di una locazione di terreno)”.