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Famiglia - Assegno di mantenimento in favore del coniuge separato - Caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità – Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 36509 del 24/11/2021

Presupposti – Entità delle somme e destinazione paralimentare dell’importo – Rilevanza – Questioni – Assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l’indebito – Regime giuridico – Estensibilità - Questione.

 La Prima Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., tenuto conto di un quadro giurisprudenziale composito, di alcune, interconnesse questioni in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, così declinate:

a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari;

b) se tali caratteri possano farsi dipendere dall’entità delle somme erogate e se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione paraalimentare;

c) se, nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno, sia possibile scorporare da esso, al fine di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota avente destinazione para-alimentare;

d) se il regime giuridico individuato in base all’accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all’assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l’indebito. 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/_36509_11_2021_no-index.pdf