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Vendita di immobili di un privato ad una società - Sottrazione alla garanzia patrimoniale di debiti contratti dal venditore con due società sue creditrici  - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 38947 del 7 dicembre 2021

Inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata precisazione ed identificazione del motivo d’impugnazione - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza  n. 38947 del 7 dicembre 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto.  Una banca ed una s.p.a. citavano un soggetto, loro debitore, per sentire dichiarare nullo l’atto di vendita di immobili  di proprietà dello stesso, sottraendoli così  alla garanzia patrimoniale dei debiti contratti nei confronti delle predette banca e  società.

La Corte d’Appello, confermando così la decisione del Tribunale, dichiarava inopponibile, nei confronti di esse attrici, la vendita effettuata dal loro debitore.

Quest’ultimo ricorreva per cassazione avverso la sentenza d’appello, assumendo di essersi  nel frangente comportato secondo buona fede, sia perché non era a conoscenza dell’affermato intento fraudolento (non avendo perciò partecipato al medesimo intento), mentre non si era neppure considerato che il prezzo stabilito era pari al valore di mercato degli immobili e che non vi era ancora stata alcuna ingiunzione di pagamento da parte della banca. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande delle attrici.   

Decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soccombente nelle fasi di merito, non avendo il ricorrente “denunciato specificamente nel motivo di impugnazione la violazione del suo diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, in quanto, per denunciare un errore, occorre identificarlo, dovendo  concretizzarsi il motivo in una critica alla decisione impugnata ovvero nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono, talchè il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, giacchè, con riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi in una proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. Ciò, in quanto le affermazioni  nelle quali si concreta il motivo di ricorso hanno un riferimento del tutto fattuale,  avulso da ogni riferimento alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, non potendosi così trarre da esso in concreto alcun contenuto censorio, tanto meno sul piano dell’error in iudicando dedotto dal ricorrente”.