Utilizzo di bene demaniale occupato senza titolo – Domanda giudiziale di accertamento e determinazione del canone dovuto per l’area demaniale in questione (con riguardo al pagamento già effettuato) o, in subordine, in relazione al prezzo di mercato - Cort
Rigetto della domanda da parte dei giudici di merito e ricorso per cassazione da parte dell’attore -. Emendatio e non mutatio libelli della domanda in appello - Cassazione, sez. I., ordinanza n. 5976 del 23 febbraio 2022, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Una persona fisica conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio per sentire accertare e determinare il canone da lui dovuto per l’utilizzo di un’area demaniale di oltre mq. 2.000 , nonché per sentire accertare il canone da lui dovuto per il godimento della detta area di per complessivi € 35.000 o, in subordine, per sentire accertare la misura del canone in base ai prezzi di mercato..
Il Tribunale adito respingeva la domanda, in quanto l’attore avrebbe dovuto agire per determinare il risarcimento danni in favore della P.A ex artt. 1591 c.c. ovvero per suo indebito arricchimento. La Corte d’Appello confermava la decisione e l’attore ricorreva per cassazione sulla base di due motivi trattati congiuntamente dalla Suprema Corte.
Lamentava il ricorrente, da un lato, che il giudice “a quo” aveva qualificato ed interpretato erroneamente la domanda e, dall’altro, che aveva omesso l’esame di un fatto decisivo per la decisione (poiché esso attore, pur non avendo fatto esplicito riferimento nella citazione all’art. 1591 c.c., con l’atto d’appello, comunque, aveva emendato la domanda stessa, precisando e chiarendo che la stessa era tesa in sostanza alla determinazione dell’esatto corrispettivo spettante alla P.A.
Decisione. La Suprema Corte, premesso che l’interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito, ha affermato che “il sindacato di legittimità può e deve avvenire sulla congruità della interpretazione, alla luce dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e che, nella specie, il ricorrente ha riportato le conclusioni della domanda subordinata, con la quale ha chiesto già al giudice di prime cure di accertare e determinare il canone pregresso dovuto in regime di mercato per immobili per analoghe caratteristiche, talchè è chiaro che la richiesta di determinazione del quantum risarcitorio riguarda i prezzi di mercato e non i canoni pattuiti contrattualmente, mentre la domanda di determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 1591 c.c. costituisce concretamente una emendatio e non una mutatio libelli rispetto alla domanda proposta in primo grado”. Il ricorso è stato, quindi, accolto con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.