Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Sussistenza - Condizioni.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20278_06_2022_no-index.pdf