cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28565 del 03/10/2022
Debito contributivo - Gestione separata - Impugnazione della sentenza di appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione - Individuazione del termine iniziale di prescrizione - Valutazione di ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni - Formazione del giudicato interno - Esclusione - Fondamento.
A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo" (nella specie, in tema di contributi, differito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".