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 Preliminare di vendita di immobile – Domanda di trasferimento del bene subordinato al pagamento del residuo prezzo. –– Cass. sez. II ordinanza n. 28912 del 5 ottobre 2022.

Accoglimento della domanda in primo grado – Appello del promittente acquirente per avvenuta successiva conoscenza di un pignoramento sull’immobile, con richiesta di risoluzione del contratto e di condanna del promittente venditore alla restituzione di quanto già pagato – Dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte della Corte territoriale, per tardività del mutamento della stessa (non proposta in prime cure) in sede di conclusioni nella fase d’appello Domanda proposta solo in appello – Inammissibilità –  Limiti  - Cass. sez. II, ordinanza  n. 28912 del 5 ottobre 2022, a cura di Riccardo Redivo, già Presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Decisione. La Suprema Corte, premesso che il II comma dell’art. 2453 c.c. dispone che, per mutare la domanda di adempimento nel corso del giudizio di primo grado, in quella d’appello, nonché in sede di rinvio,  la domanda di adempimento in quella di riduzione, in violazione del divieto di mutatio libellirichiede, per la sua possibile efficacia, che si resti nell’ambito dei fatti posti a base  dell’inadempienza originariamente dedotta, senza però introdurre  un nuovo tema di indagine, talchè il contraente, che abbia posto, come avvenuto nella specie,  a base della citazione iniziale l’inadempimento del promittente alienante alla stipula della domanda introduttiva del processo l’inadempimento  del promittente acquirente alla stipula del definitivo, non può, in sede d’appello, addurre il pignoramento dell’immobile alla base della nuova domanda di riduzione del prezzo e, poi, chiedere, al momento della precisazione delle conclusioni, la risoluzione del preliminare per sostanziale diversità del titolo ad aedificandum, così mutando due volte i fatti posti a base dell’inadempimento”

Il ricorso, pertanto, è stato di conseguenza rigettato per inammissibilità.