Sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – Applicabilità dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ai reati commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018 – Esclusione – Ragioni.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione.
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