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delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – condizioni Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38141 del 30/12/2022

Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni - Art. 64, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995 - Instaurazione del giudizio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della l. n. 218 del 1995 richiede che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere proposta la domanda, sulla base della legge applicabile al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio promosso dinanzi al giudice straniero. (Nella specie, la S.C., nel decidere il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento di una sentenza ucraina di accertamento della rappresentanza legale del figlio minore in capo alla sola madre nubile, ha affermato che tale sentenza non dovesse essere pronunciata nel contraddittorio con il presunto padre biologico, come ritenuto dalla corte territoriale, poiché ai sensi dell'art. 135 del codice della famiglia ucraina, la madre aveva iscritto la minore nei registri dello stato civile con il proprio cognome, e l'indicazione delle mere generalità del padre era inidonea a determinare, per ciò sola, l'insorgenza del rapporto di filiazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38141 del 30/12/2022