Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Vendita di immobile - Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti da parte del venditore-debitore - Cass. sez. VI, ordinanza n. 2552 del 27 gennai 2023.
Utilizzazione di parte del prezzo ricavato per il loro pagamento – Ammissibilità dell’alienazione ,,di un proprio immobile a terzi - Prova della sussistenza dell’eventus damni – Mancato accertamento dell’eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela del credito dell’acquirente – A cura del dott. Riccardo Redivo già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale si era respinta la domanda proposta dall’acquirente di un immobile nei confronti del venditore per l’accertamento, ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto con il quale aveva ceduto a terzi un proprio immobile, facendo così, a suo dire, violata la garanzia patrimoniale dell’attore relativa al pagamento del futuro saldo della vendita. Il rigetto è stato motivato con l’omessa prova del credito vantato, mentre, in rapporto al fatto si rilevava che gran parte del prezzo era stato impiegato per l’estinzione di altri debiti scaduti e garantiti e, come tali, non soggetti a revoca.
L’attore, quale soccombente, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, sia per avere la Corte territoriale erroneamente omesso ogni pronuncia sulla domanda subordinata relativa all’accertamento del proprio credito nei confronti del venditore, ritenendo un implicito rigetto della domanda per mancata impugnazione specifica, pacificamente, comunque, riproponibile in altro separato giudizio.
Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando le parti alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché decida la controversia sulla base dei seguenti motivi, ritenuti entrambi fondati: “E’ assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato in parte destinato al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza comportare automaticamente la sussistenza dell’eventus damni” La Cassazione ha, quindi applicato tale principio “cassando la sentenza d’appello che, nel respingere la domanda avanzata dal creditore ex art. 2901 c.c., aveva rilevato che il creditore aveva venduto il proprio immobile ed utilizzato una parte del prezzo ricavato per l’estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l’eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie” (cfr. anche Cass. n. 14557/2009 difforme).