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Obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso anche al giudizio di Cassazione.

L’obbligo riguarda inoltre gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, i quali, ove in formato analogico, dovranno essere depositati telemáticamente in copia informatica. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

Con la c.d. Riforma Cartabia del processo civile, contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso anche al giudizio di Cassazione. In particolare, l'art. 35, comma 2, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che- fra le altre -le norme contenute nel Titolo V ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ("disposizioni relative alla giustizia digitale") si applichino anche alla Corte di Cassazione, dal Io gennaio 2023.

Fra le disposizioni applicabili sin dal 1 ° gennaio 2023 riveste, in particolare, una importanza rilevante l'art. 196-quater delle disp. di attuazione ("Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti"), secondo cui "nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (...) Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".

Tale prescrizione deve intendersi a pena di inammissibilità, tenuto conto che le eccezioni a tale principio sono rigorose e tassative, legate essenzialmente al mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

Pure modificati, nella parte in cui consentivano il deposito in cancelleria, sono gli artt. 369 c.p.c. per il ricorso, l'art. 370 per il controricorso, l'art. 378 per le memorie illustrative. L’obbligo riguarda inoltre gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, i quali, ove in formato analogico, dovranno essere depositati telematicamente in copia informatica.

Roma, lì 6 febbraio 2023

Primo presidente Corte di Cassazione