responsabilita' civile - solidarieta' - regresso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5475 del 22/02/2023
Illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà - Diversa gravità delle rispettive colpe e loro eventuale diversa efficienza causale - Rilevanza nei soli rapporti interni - Pronuncia del giudice condizionata all'esercizio dell'azione di regresso da parte di uno dei condebitori.
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.