Fallimento - Accertamento del passivo – Corte di Cassazione, Sentenza n. 8557 del 27/03/2023
Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell’attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto - Rimedi esperibili.
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di particolare importanza e oggetto di contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principî: «I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.» «I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.» «Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.» «Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito.» «Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa.».
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/8557_03_2023_civ_no-index.pdf