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Prova testimoniale     Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – Corte di Cassazione, Sentenza n. 9456 del 06/04/2023

binocolo   CopiaRilevabilità ex officio - Esclusione - Eccezione di incapacità a deporre - Formulazione anteriormente all’ammissione - Necessità - Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Eccezione da proporsi subito dopo l’assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame

 

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principî:

«L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova».

«Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità».

«La parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione».

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9456_04_2023_civ_oscuramento_no-index.pdf