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obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023

Spese sostenute per migliorie della casa coniugale - Domanda di rimborso di uno dei coniugi - Azione di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Ragioni - Decesso del coniuge arricchito - Irrilevanza.

L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi.