RISARCIMENTO DEL DANNO - risarcimento in forma specifica - Danni riportati da veicolo a seguito di sinistro stradale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023
Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Valutazione - Entità dei costi e locupletazione del danneggiato - Necessità - Liquidazione - Criterio.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.