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trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - ritardo o inadempimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10178 del 17/04/2023

aereoTrasporto internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.

In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.