Trasporto internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.
In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.