Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10701 del 20/04/2023
Bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico - Scelta del concessionario - Procedura competitiva di evidenza pubblica - Esecuzione e gestione da parte di terzi - Distinzione tra concessioni già in essere e aggiudicate senza gara e concessionari scelti mediante gara - Conseguenze - Ricorribilità, da parte di questi ultimi, al sub-appalto.
In tema di opere pubbliche, la scelta del concessionario del bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico va necessariamente effettuata attraverso procedura competitiva di evidenza pubblica, il che postula, con riferimento all'esecuzione dei lavori e alla gestione di servizi affidate a soggetti terzi, l'esigenza di distinguere fra l'ipotesi in cui le concessioni siano già in essere e aggiudicate in precedenza senza gara, nel qual caso viene in apice l'obbligo di indire la procedura di evidenza pubblica per la scelta degli appaltatori, così da garantire la concorrenza, e la diversa ipotesi in cui, per converso, i concessionari dei lavori non sono amministrazioni aggiudicatrici (in quanto scelti previo esperimento della gara) per gli appalti di lavori affidati a terzi, nel qual caso valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 164-178 della parte III e nelle parti I e II del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto applicabile "ratione temporis", dal che si ricava che tali concessionari possono ricorrere al sub-appalto, più che all'appalto.